ASSUNZIONI:
L’assunzione del lavoratore richiede, oltre alla sottoscrizione del contratto di lavoro e degli altri documenti, anche l’invio preventivo della comunicazione telematica Unilav da effettuarsi al massimo il giorno precedete a quello dell’effettivo inizio dell’attività lavorativa.
Se l’attività lavorativa dovesse iniziare senza la preventiva comunicazione Unilav il rapporto viene considerato “a nero” ed in caso di ispezione verrebbe applicata la “maxisanzione” che prevede i seguenti importi:
- da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Per quanto sopra esposto è, quindi, necessario comunicare in anticipo eventuali assunzioni, fornendo copia di un documento del lavoratore e il codice fiscale, indicando le mansioni e la tipologia di rapporto (tempo determinato/indeterminato, tempo pieno/part-time).
Per comunicare le assunzioni si consiglia di compilare l’apposito modulo.
COMUNICARE PRESENZE
CONTESTAZIONI DISCIPLINARI – CODICE DISCIPLINARE:
Nei confronti del lavoratore che si rende inadempiente agli obblighi previsti dalla legge e dal Contratto Collettivo è possibile avviare un procedimento disciplinare.
Per poter validamente avviare un procedimento disciplinare è necessario:
- osservare le disposizioni di legge;
- effettuare una contestazione tempestiva, con descrizione esauriente e precisa dei fatti accaduti;
- deve essere affisso in azienda il codice disciplinare (è possibile scaricare il codice disciplinare relativo al contratto collettivo applicato in azienda).
Si raccomanda di contattare tempestivamente lo Studio nel caso sia necessario avviare un procedimento disciplinare.
INFORTUNI:
In caso di infortunio sul lavoro Il datore di lavoro è obbligato ad inviare apposita denuncia all’INAIL.
La denuncia deve essere fatta, esclusivamente per via telematica attraverso il portale INAIL, entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata con i riferimenti del certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro 24 ore.
In caso di infortunio è necessario avvisare tempestivamente lo studio inviando il certificato rilasciato al lavoratore.
ISPEZIONI:
Le ispezioni nei luoghi aziendali possono essere effettuate da più soggetti, tra cui:
1) Ispettori del lavoro;
2) Ispettori dell’INPS;
3) Ispettori dell’INAIL;
4) Carabinieri addetti ad alcuni specifici reparti;
5) Guardia di Finanza.
In tutta l’attività ispettiva il datore di lavoro può farsi assistere da professionisti di sua fiducia ed in particolare dal proprio Consulente del Lavoro.
In caso di ispezioni si consiglia di avvisare tempestivamente lo Studio.
Copia del verbale rilasciato dagli ispettori dovrà essere inviato allo Studio
LAVORATORI A CONTATTO CON MINORI:
Il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare al fine di verificare che non siano presenti condanne per reati contro i minori, ovvero la presenza a carico del soggetto da assumere di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’inosservanza del suddetto obbligo comporta per il datore di lavoro l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 15.000,00.
MALATTA:
Nel caso in cui si dovesse verificare una malattia che impedisce al dipendente di essere presente al lavoro, occorrerà inviare allo Studio il numero di protocollo del relativo certificato medico che il lavoratore si deve far rilasciare.
NUOVE ATTIVITA’ - NUOVI MEZZI E MACHINARI – INAIL
Nel caso in cui l’azienda dovesse iniziare una nuova tipologia di attività lavorativa e/o dovesse acquistare nuovi mezzi o macchinari, è necessario contattare lo Studio per darne tempestiva comunicazione, in quanto le situazioni sopra descritte hanno rilevanza ai fini dell’Istituto Inail.
TELECAMERE
Nel caso in cui si voglia istallare delle telecamere in azienda occorre avvisare lo Studio.
Infatti, per gli impianti audiovisivi e altri strumenti con cui vi è la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, l’installazione può avvenire esclusivamente per esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ed è necessaria la richiesta di una autorizzazione che deve essere preventiva rispetto al posizionamento delle telecamere
Il mancato rispetto della normativa in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
LAVORO INTERMITTENTE
Denominato anche “lavoro a chiamata” è una particolare tipologia di rapporto di lavoro dipendente che si caratterizza per non avere un orario di lavoro predefinito ma si attiva tramite chiamate quando vi è l’esigenza.
Come qualsiasi altro tipo di lavoro subordinato necessita di una preventiva comunicazione telematica di assunzione (Unilav), in assenza del quale si incorre nella maxisanzione per il lavoro nero.
Inoltre, in forma preventiva occorre anche inviare, di volta in volta, una ulteriore comunicazione per indicare in quale giornata/giornate avverrà effettivamente la prestazione. In assenza di questa comunicazione si rischia una sanzione (da € 400 ad € 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione)
Il lavoro a chiamata per poter essere attivato necessita di alcune condizioni:
- il lavoratore deve avere più di 55 anni di età, oppure meno di 24 anni di età ma in questo caso il rapporto deve terminare prima del compimento del 25 anno di età;
- in caso di specifiche mansioni considerate discontinue dal CCNL applicato in azienda o, in assenza di previsioni della contrattazione collettiva, dal Regio Decreto 2657/23.
DIMISSIONI
A partire dal 12 marzo 2016 il lavoratore che vuole rassegnare le dimissioni non può più farlo tramite una semplice lettera ma deve obbligatoriamente utilizzare un’apposita modalità telematica tramite la procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I lavoratori possono procedere personalmente oppure per mezzo di alcuni soggetti abilitati tra cui i patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.
Tale procedura non è prevista in caso di:
- rapporti di lavoro domestico (es: colf, badanti, baby sitter);
- interruzione durante il periodo di prova
E’prevista una diversa procedura nel caso di lavoratore genitore di un figlio con meno di 3 anni di età o di lavoratrice in gravidanza. Per queste situazioni, infatti, è prevista la convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
